AZIONE DI RISARCIMENTO DANNI PER PRATICHE ANTICONCORRENZIALI

14 novembre 2017 - 4 minutes read

Con l’entrata in vigore in Italia del D.Lgs. 3/2017 viene recepita in Italia la Direttiva 2014/104/UE.
La normativa disciplina la tutela risarcitoria che spetta a tutti i soggetti, siano essi persone fisiche o giuridiche, che abbiano subito, direttamente o indirettamente, un danno per violazioni delle disposizioni del diritto della concorrenza.
In attuazione di tale normativa è in concreto possibile proporre un’azione di risarcimento danni per coloro che abbiano acquistato autocarri dal 1997 al 2011.
A causa di pratiche considerate anticoncorrenziali poste in essere tra il 1997 ed il 2011 dai principali costruttori di autocarri nella definizione dei prezzi di vendita sono stati infatti stimati danni per circa 5.000 euro per ciascun veicolo industriale venduto. Secondo gli esperti, l’entità della maggiorazione concordata dei prezzi era in media del 15%.
A titolo esemplificativo su un veicolo da 70.000 euro, ad esempio, il danno potrebbe essere stimato in €. 10.500.
Nel periodo citato i costruttori sanzionati hanno targato attorno ai 10 milioni di autocarri, quindi 50 miliardi.
Qui di seguito si indicano in maniera sistematica quali sono i presupposti e i soggetti legittimati a poter proporre un’azione di risarcimento del danno contro le principali case automobilistiche che hanno venduto autocarri fra il 1997 ed il 2011 (sono in corso indagini anche per gli anni successivi).

1. SOGGETTI LEGITTIMATI A PROPORRE L’AZIONE DI RISARCIMENTO:
a) Proprietari di autocarri di medie dimensioni (da 6 a 16 tonnellate) acquistati fra il 1997 ed il 2011;
b) Proprietari di autocarri di grandi dimensioni (oltre 16 tonnellate) acquistati fra il 1997 ed il 2011.

2. DIRITTO AL RISARCIMENTO
La responsabilità per la violazione delle norme a tutela della concorrenza è di natura extracontrattuale, quindi le case costruttrici partecipanti al cartello sono tenute a risarcire tutte le conseguenze negative causate dal cartello, compreso l’aumento dei prezzi dei camion usati.
In particolare il diritto al risarcimento può essere richiesto dai proprietari, ma anche da coloro che hanno acquistato in leasing ed anche da coloro che hanno acquistato camion usati.

3. QUANTIFICAZIONE DEL DANNO DA CARTELLO
Il danno causato dal cartello viene quantificato nel giudizio civile normalmente tramite una consulenza tecnica d’ufficio. A mero titolo indicativo si fa presente che il sovraprezzo medio registrato dalla Commissione nei casi di cartello è del 20%. Nel caso in cui lo stesso camion sia stato acquistato e compravenduto più volte il danno sarà distribuito tra i vari proprietari. Indicativamente se il primo proprietario ha acquistato e poi rivenduto il camion il risarcimento ammonterà ad una percentuale della differenza tra il prezzo di acquisto e quello di vendita.

4. DANNO RISARCIBILE
Danno risarcibile è quello riconducibile alla conseguenza diretta della condotta anticoncorrenziale ed effettivamente sofferto, sotto forma di danno emergente (perdita subita) e lucro cessante (mancato guadagno). Il risarcimento del danno non può comprendere sovracompensazioni, ovvero vale il principio per il quale il risarcimento ha natura compensativa e quindi è escluso che possa avere caratteristiche punitive.

5. COMPETENZA PER MATERIA E TERRITORIO
Per questo tipo di giudizio è stata stabilita una particolare previsione di competenza per materia e territorio, ovvero saranno competenti esclusivamente i Tribunali Sezione Imprese di Milano, Roma e Napoli, in base distretti territoriali previsti dalla norma.

Per ulteriori approfondimenti 02 36693796

In collaborazione con l’avvocato Emmanuel Formisano